Informative

Assicurazione clienti finali
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
b. i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet https://www.arera.it/it/index.htm
Contatti
​​- numero verde 800.166.654: Sportello del Consumatore dell’Acquirente Unico per informazioni relative alla copertura assicurativa.
- numero verde 800.92.9286 per: assistenza sulla compilazione del modulo di denuncia di sinistro (MDS); informazioni sullo stato di una pratica assicurativa aperta a seguito di una precedente denuncia di sinistro; inoltro di reclami sull’andamento dell’iter di liquidazione dei danni.
Tale numero è attivo dal lunedì al giovedì 09:00-12:00 dalle 14:00 alle 16:30. Il venerdì dalle 09:00 alle 13:00. Il servizio viene sospeso in alcuni periodi dell’anno, generalmente coincidenti con periodi di festività o vacanza. Per richieste di assistenza per la compilazione del modulo MDS o per informazioni sullo stato delle pratiche aperte: assigas@cig.it; fax: 02 720 016 46.
- https://www.cig.it/assicurazione/

Servizio di conciliazione
Servizio Conciliazione clienti Energia e Gas Istituito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e gestito da Acquirente Unico S.p.A. (AU), il servizio, del tutto gratuito, mette a disposizione dei clienti finali e degli utenti finali e dei loro delegati una procedura semplice e veloce di risoluzione delle controversie con i propri operatori di energia e gas prevedendo l’intervento di un conciliatore, esperto del settore, che supporterà le parti nel conseguimento di un accordo senza ricorrere alle vie giudiziarie. Per approfondimenti, o accedere al servizio, potrà visitare il sito web “Sportello per il Consumatore” all’indirizzo http://www.sportelloperilconsumatore.it/risoluzione-controversie/servizio-conciliazione-gen

Bonus Sociale
Il Bonus Sociale, introdotto dal Governo, permette alle famiglie con bassi redditi o alle famiglie con persone che versano in gravi condizioni di salute di ottenere un risparmio direttamente in bolletta sulla spesa annua per energia elettrica e/o per gas naturale. Può essere richiesto presentando la domanda al proprio Comune di residenza o presso organismi istituzionali da questo appositamente individuati tramite specifici moduli reperibili presso i Comuni, sul sito Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche e sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per approfondimenti, potrà consultare il sito internet dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e/o chiamare il numero verde 800 166 654 o il sito www.bonusenergia.anci.it

Livelli di qualità commerciale
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha stabilito, tramite una serie di delibere, i livelli specifici e generali che ogni Venditore del settore è tenuto nel rispettare e garantire vero il servizio dedicato al cliente. Questi livelli riguardano soprattutto le richieste d’informazione, reclami, rettifica di fatturazione e rettifica di doppia fatturazione. Inoltre l’ARERA stabilisce che, per le sole prestazioni di tipo “Specifico”, qualora il Venditore non rispetti tali misure, venga riconosciuto un indennizzo automatico al cliente. Tale indennizzo maturerà a seconda del ritardo da parte del Venditore nella gestione del reclamo o nella rettifica della fatturazione o doppia fatturazione.

Il rilevamento si riferisce alle pratiche ricevute nel corso dell'anno 2024.
Indennizzi Automatici
L’indennizzo automatico di base, previsto in Delibera ARERA “TIQV”, è pari a 25 €.


Costituzione in mora e sospensione della fornitura per morosità
In caso di mancato pagamento delle fatture entro la data di scadenza, GALA S.p.A. potrà procedere alla costituzione in mora del cliente, secondo quanto previsto dal Testo Integrato Morosità Gas (TIMG) e dal Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE) di ARERA.
Invio della costituzione in mora
La comunicazione di costituzione in mora viene inviata tramite raccomandata A/R, posta elettronica certificata (PEC) o mail certificate SERQ e conterrà:
- Il termine ultimo per effettuare il pagamento, chiaramente indicato in formato data (gg/mm/aaaa);
- La data a partire dalla quale potrà essere richiesta la sospensione della fornitura;
- Le modalità per comunicare l’avvenuto pagamento (e-mail, fax o altri canali indicati nella comunicazione);
- L’avviso relativo ad eventuali importi prescrivibili (per consumi risalenti a oltre due anni);
- I termini regolatori applicabili e le eventuali sanzioni previste in caso di sospensione illegittima.
L’importo oggetto di diffida deve essere pagato entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della comunicazione della costituzione in mora.
E’ anche possibile richiedere una rateizzazione entro i termini sopra indicati.
Termini da rispettare e Sospensione della fornitura
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Il pagamento della somma dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine di 40 (quaranta) giorni solari decorrenti dalla data di notifica della costituzione in mora.
Decorso il termine previsto permanendo l’inadempimento trascorsi ulteriori 3 (tre) giorni lavorativi GALA S.p.A. provvederà ad inviare all’impresa di distribuzione la richiesta di chiusura del/i punto/i di riconsegna per la sospensione della fornitura per morosità e successivamente, senza darne ulteriore preavviso, il contratto di fornitura si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c.
Gli oneri e le spese sostenute per tutte le operazioni necessarie a tal fine saranno addebitate al cliente nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed in coerenza con le Condizioni Generali di Fornitura
Riattivazione della fornitura
La riattivazione avverrà solo a seguito di:
- Pagamenti integrali delle fatture scadute;
- Invio al fornitore della prova di pagamento;
- Pagamento degli eventuali oneri tecnici e amministrativi sostenuti per la sospensione e riattivazione.
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Risoluzione del contratto
Il contratto si intende risolto:
- Trascorsi 15 giorni dalla chiusura del contatore;
- Oppure, 15 giorni dalla comunicazione dell’impossibilità di procedere alla chiusura/interruzione.
In seguito, GALA S.p.A. potrà disporre la cessazione amministrativa del punto di prelievo. Eventuali richieste di nuova attivazione saranno subordinate alle tempistiche del distributore e ai costi a carico del cliente.
Clienti non disalimentabili
Per i clienti classificati come non disalimentabili (es. utenze sensibili o di pubblica utilità), la costituzione in mora verrà notificata con raccomandata contenente:
- Il termine ultimo per il pagamento;
- Le conseguenze della risoluzione contrattuale;
- L’indicazione dell’attivazione del Servizio di Default previsto da ARERA, in caso di cessazione amministrativa;
- Le modalità per comunicare l’avvenuto pagamento.
Indennizzi automatici
Il cliente finale ha diritto a un indennizzo automatico nei seguenti casi:
- €30 (trenta euro) se la fornitura viene sospesa senza che sia stata inviata la costituzione in mora;
- €20 (venti euro) se la fornitura viene sospesa senza il rispetto dei termini regolatori, quali:
* il mancato rispetto del termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione;
* il mancato rispetto del termine minimo tra la scadenza e la richiesta di sospensione al distributore.
Tali indennizzi saranno corrisposti direttamente in bolletta, tramite detrazione, con indicazione della causale “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora”. Nel caso l'importo della bolletta sia inferiore all'indennizzo dovuto, la differenza sarà riportata nelle bollette successive fino a esaurimento oppure rimborsata tramite bonifico. L'indennizzo deve essere riconosciuto entro 8 mesi dalla sospensione, ove dovuto.
L’indennizzo automatico non esclude il diritto del cliente a richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti.