IL CANONE IN BOLLETTA

L’importo del canone per il 2017 è pari a 90€ e viene addebitato per famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di televisori posseduti, suddividendolo in 10 rate mensili da gennaio ad ottobre.

Per dubbi o richieste, consulta le nostre FAQ

COME SI PAGA

Dal 1 gennaio 2017 verranno addebitati 9€ al mese in bolletta.
In caso di addebito in conto corrente, il pagamento comprensivo delle rate del Canone, sarà automatico.
Nella bolletta sarà presente la voce Canone di abbonamento alla televisione per uso privato, affinché sia sempre chiaro cosa e quanto si paga.

CHI DEVE PAGARE

Il Canone di abbonamento alla televisione per uso privato è una imposta dovuta per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.
In pratica chiunque possieda un apparecchio radio-televisivo, anche se non lo utilizza o lo utilizza ad altri scopi, è tenuto al pagamento del canone.
Tuttavia il canone è dovuto una sola volta. 
Pertanto chi possiede più apparecchi, anche se in case diverse, lo paga una volta sola. Inoltre si paga un solo canone per tutti soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

CHI NON DEVE PAGARE

Non deve pagare il Canone chi non possiede nessun apparecchio televisivo.
Chi è titolare di un utenza per l’Energia Elettrica e non possiede alcun apparecchio deve presentare richiesta di esenzione, facendo l’autocertificazione del mancato possesso.
IMPORTANTE: la richiesta di esenzione non va fatta al proprio Gestore Luce, bensì va inoltrata all’agenzia delle entrate tramite gli strumenti predisposti.

COME CHIEDERE L’ESONERO

La dichiarazione sostitutiva di esonero e l’istanza di rimborso dal pagamento del Canone di abbonamento alla televisione per uso privato possono:
• essere spedite per raccomandata, senza busta, al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate
Ufficio Torino 1 Sat
Sportello abbonamenti tv
Casella Postale 22
10121 – Torino

• essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

• essere inviate via posta certificata, previa autenticazione con firma digitale al seguente indirizzo:
cp22.sat@postacertificata.rai.it

• essere inviate via web tramite il servizio telematico dell’agenzia dell’entrate

È possibile scaricare i moduli per l’esonero cliccando qui.

CONSULTA LE DOMANDE FREQUENTI

800 900 300

Il canone annuo è stato ridotto a 90 euro.

Il canone tv e’ un’imposta (Sentenza Corte Costituzionale n. 284 del 26/06/02 – Sentenza Corte di Cassazione del 03/08/93 n. 8549). Il canone tv si rinnova tacitamente e il contribuente, salvo che abbia dato tempestiva disdetta, e’ obbligato al suo pagamento ogni anno nei termini stabiliti dalla legge.

Secondo quanto dispone l’Art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246, il canone tv dev’essere corrisposto da chiunque detenga uno o piu’ apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualita’ o dalla quantita’ del relativo utilizzo (Sentenza costituzionale 12/5/1988 n. 535 – Sentenza Corte di Cassazione 3/8/1993 n.8549).

Sì, dal 1 gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. La presunzione può essere superata con una dichiarazione allo Sportello S.A.T. dell’Agenzia delle Entrate con la quale, nelle forme previste dalla legge e sotto la propria responsabilità, anche penale, si attesta di non detenere alcun apparecchio.

Sì, le domiciliazioni del pagamento della fattura elettrica sono automaticamente estese all’importo del canone.

No, la presunzione si applica solo alle utenze per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha residenza anagrafica (c.d. “utenze domestiche residenti”).

No, dal 1 gennaio 2016 la disdetta per suggellamento non è più prevista dalla legge.

La disciplina degli abbonamenti speciali è rimasta invariata, con la sola eccezione della possibilità di dare disdetta per suggellamento, abolita anche per gli abbonati speciali.

Il limite di reddito di 6.713,98 euro per poter beneficiare dell’esenzione è quello attualmente previsto dalla legge. Secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, l’aumento del limite di reddito per poter beneficiare dell’esenzione potrà essere disposto in futuro con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze destinando a tal fine una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento rispetto al bilancio di previsione 2016.

No, perché solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, ed i vecchi televisori analogici non sono assoggettabili a canone (nota Min. Sviluppo Economico 22 febbraio 2012).

Sì, in quanto l’obbligo al pagamento del canone tv, secondo quanto disposto dall’art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246, sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo (Sentenza Corte Costituzionale 12/5/1988 n. 535 – Sentenza Corte di Cassazione 3/8/1993, n.8549). Pertanto, la destinazione dell’apparecchio televisivo ad uso diverso (visione di nastri preregistrati, utilizzazione come terminale o come monitor per video-games) non ne esclude la adattabilità alla ricezione delle trasmissioni televisive, con conseguente obbligo di corrispondere il canone tv.

Sì. L’utilizzo dell’apparecchio limitatamente ai programmi delle TV private e straniere, con esclusione delle trasmissioni messe in onda dalla RAI, non esonera dal pagamento del canone tv.

No, in quanto l’obbligo al pagamento del canone tv, secondo quanto disposto dall’art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246, sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.

Sì, in quanto il canone tv è dovuto per la semplice detenzione dell’apparecchio. (Art. 1 R.D.L 21/2/1938 n.246)

Al versamento dell’imposta è obbligato l’affittuario, in quanto detentore dell’apparecchio (art. 1 R.D.L 21/2/1938 n.246).

No. Secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1997, 449, non esistono più canoni ordinari dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici nell’ambito familiare.
No. Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

Il mancato pagamento del canone tv da parte di chi non è ancora abbonato può essere rilevato in qualsiasi momento con verbale da parte delle Autorità di controllo. In questo caso i contribuenti devono corrispondere il canone con la decorrenza accertata nel verbale e sono soggetti alle sanzioni previste dalla legge, ammontanti complessivamente a 619 euro per ogni annualità evasa.

Sì, in quanto la residenza in un paese estero non esonera dal pagamento del canone tv se sono presenti apparecchi televisivi all’interno dell’abitazione situata in Italia.
L’esenzione è prevista solo per Ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate. La detenzione del televisore all’interno di un alloggio privato, anche se situato dentro le strutture militari, non esonera dal pagamento del canone.

Gli agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati in Italia sono esonerati dall’obbligo di corrispondere il canone tv a condizione che nel paese da loro rappresentato i nostri rappresentanti diplomatici ivi accreditati godano di uguale trattamento.

A seguito della risoluzione della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate n. 2003/79447 del 29 luglio 2003, sono esonerate dal pagamento del canone le imprese che esercitano l’attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radio televisiva. Per regolarizzare la propria posizione la Rai ha provveduto nell’anno 2003 ad inviare agli interessati un questionario da compilare e restituire alla sede Rai di competenza.

Numero verde per chi chiama dall’Italia 800.938.362
Per informazioni gratuite sulle novità del canone TV ad uso privato potete chiamare il numero verde 800.93.83.62 Il servizio e’ attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 21.
Costi della chiamata per il numero 199.123.000:
Il costo della telefonata è a carico del chiamante ed è, su tutto il territorio nazionale, pari ad un importo massimo di 14,49 centesimi di euro al minuto, comprensivo di iva, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 18,30 e il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00. Nelle rimanenti fasce orarie il costo del servizio e’ di 5,67 centesimi di euro al minuto. Per le chiamate da rete mobile il costo e’ inferiore a 48,8 centesimi di euro al minuto con uno scatto alla risposta inferiore a 15,75 centesimi di euro a seconda dell’operatore mobile di accesso.
Per chi chiama dall’estero o da telefono cellulare non abilitato a chiamare il numero 199.123.000 si può comporre il numero 0039 06-87408197 Il costo e’ a totale carico del chiamante e varia a seconda delle tariffe del carrier da cui origina la chiamata o dal contratto dell’operatore di telefonia mobile.

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