COSTITUZIONE IN MORA ED INDENNIZZI

Ai sensi dell’art. 20 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/gas n. 99/11 del 29.07.2011 e ss.mm.ii. (TIMG – Testo integrato Morosità Gas), e dell’art. 17 dell’Allegato A alla deliberazione 258/2015/R/com del 29.05.2015 (TIMOE – Testo integrato morosità elettrica) e s.m.i., si riportano di seguito le informazioni relative alle tempistiche ed alle modalità per la costituzione in mora e agli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della disciplina prevista dalla regolazione di settore.
Nel caso di mancato, parziale o ritardato pagamento entro il termine di scadenza indicato in bolletta, GALA SPA, potrà costituire in mora il Cliente decorsi almeno 10 giorni solari dalla data di scadenza della fattura, con diffida inviata a mezzo Raccomandata A.R. o altra comunicazione equivalente, indicando il termine ultimo per il pagamento pari ad almeno a 40 (quaranta ) giorni solari dalla data di ricezione della stessa da parte del Cliente e richiedendo l’invio dei documenti dai quali si evinca l’avvenuto pagamento al numero fax 0698230961 o all’indirizzo e-mail gestionecrediti@gala.it.
Decorso tale termine GALA SPA, “in costanza di mora del Cliente interessato”, provvederà ad inviare all’impresa di Distribuzione competente per territorio decorsi almeno 3 (tre) giorni solari dalla scadenza del termine di 40 giorni, la richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. In base a quanto stabilito all’art. 15 delle Condizioni Generali di fornitura a Clienti Finali, GALA SPA potrà procedere alla risoluzione contrattuale con la richiesta di cessazione amministrativa della fornitura per morosità al Distributore.
Nel caso in cui la fornitura venisse sospesa per morosità in violazione degli obblighi contrattuali e delle condizioni indicate nelle Delibere sopra citate, GALA SPA provvederà ad erogare al Cliente Finale un indennizzo automatico nei seguenti casi:
a) euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità o, nel caso dell’energia elettrica, sia stata effettuata una riduzione di potenza;
b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o, nel caso dell’energia elettrica, sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:
(i) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
(ii) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione di costituzione messa in mora;
(iii) il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura.
Infine, in caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disalimentabile, il Fornitore può procedere alla costituzione in mora dello stesso esclusivamente mediante raccomandata con le modalità di cui ai commi da 15.1 a 15.4 delle CGF. Decorso inutilmente il termine aggiuntivo per il pagamento, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto, inviando la relativa comunicazione di risoluzione al SII, nel caso di contratti di energia elettrica, ovvero chiedendo al Distributore la Cessazione amministrativa, nel caso di contratti di gas naturale. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei servizi di ultima istanza attivati dal SII o dal Distributore.
La informiamo da ultimo che, laddove applicabile, provvederemo alla richiesta del corrispettivo CMOR pari alla richiesta di indennizzo riconosciuta all’esercente la vendita uscente ai sensi dell’Allegato A alla Deliberazione ARERA 593/2017/R/com e successive modifiche e integrazioni.